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[1]I maestri sono nominati per pubblico concorso col grado di straordinario. Dopo un biennio di esperimento, su parere favorevole del comando dell'Istituto, vengono nominati ordinari con decreto Reale; su parere sfavorevole dello stesso comando vengono invece dispensati da ogni ulteriore servizio.

[2]I preparatori di gabinetto sono nominati col grado di straordinario, e prendono il grado di ordinario su proposta del comando dell'Istituto, dopo il secondo biennio di esperimento qualora si pronuncino favorevolmente a loro riguardo il direttore degli studi ed il direttore di gabinetto.

Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art15 · fonte del testo