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[1]L'applicazione della presente legge e' riportata al l° luglio La somma complessiva di spese effettive consolidate dallo stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio 1911-912 e per gli esercizi successivi sara' aumentata di L. 14.000.

[2]L'aumento relativo all'esercizio 1911-912 sara' inscritto nel relativo stato di previsione della spesa con decreto del ministro del tesoro.

Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art18 · fonte del testo