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[1]I professori di scienze o di lettere di prima classe della R. Accademia navale, secondo l'ordine del ruolo attuale, prendono nome e grado di ordinari.
[2]Quelli di 2ª classe possono essere pure nominati ordinari a norma del precedente art. 6, quando ne facciano richiesta entro quattro mesi dalla promulgazione della presente legge. Gli altri professori non ordinari sono nominati straordinari stabili.
[3]I maestri ed i preparatori di gabinetto, attualmente in ruolo e compresi nella tabella B, sono considerati col grado di ordinario.
[4]I professori della R. scuola macchinisti in ruolo, sono considerati come straordinari stabili se entro un anno dalla promulgazione della presente legge verranno chiamati ad insegnare presso la R. Accademia navale.
Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
