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Gli aumenti quinquennali, all'entrata in vigore della presente legge, vengono, come gia' conseguiti, computati in base agli anni di servizio prestati negli Istituti governativi a decorrere dal primo R. decreto di nomina definitiva e sullo stipendio iniziale di L. 3000 per gl'insegnanti di cui alla tabella A, e di L. 2000 per i maestri e preparatori di gabinetto di cui alla tabella B.

Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art20 · fonte del testo