Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Agli insegnanti, nominati ordinari in conformita' del primo comma dell'art. 19, verranno computati, come gia' conseguiti, gli aumenti quinquennali decorrenti dopo il sesto anno dalla nomina definitiva ad insegnante in un istituto governativo.
Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
