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[1]I professori che, per effetto dell'applicazione delle presenti disposizioni, venissero a percepire uno stipendio inferiore a quello attualmente goduto, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 giugno 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Leonardi-Cattolica - Tedesco - Credaro.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
