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[1]I professori che, per effetto dell'applicazione delle presenti disposizioni, venissero a percepire uno stipendio inferiore a quello attualmente goduto, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 23 giugno 1912.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Leonardi-Cattolica - Tedesco - Credaro.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art22 · fonte del testo