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[1]Qualora ad anno scolastico cominciato, venga a mancare, per qualsiasi motivo, l'insegnante di una disciplina, il ministro ha facolta' di provvedere mediante la nomina di un incaricato.

[2]Prima pero' che finisca l'anno scolastico e' fatto obbligo di bandire apposito concorso per straordinario, salvo il caso che il titolare sia in aspettativa.

[3]L'incarico puo' essere rinnovato quando il professore insegni effettivamente in una Universita' o in un Istituto di istruzione superiore o media di secondo grado.

Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art5 · fonte del testo