Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'alinea e dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 recante provvedimenti per la Sardegna, sono sostituiti i seguenti:

[2]«e) le Commissioni amministrative dei Monti durano in ufficio due anni ed i componenti di fisse non possono avere retribuzioni od indennita' alcuna.

[3]«Saranno composte di un membro nominato dal Prefetto, di due eletti dai venti maggiori, contribuenti del Comune per imposta fondiaria, e di due membri eletti dal Consiglio comunale. I quattro ultimi non potranno essere rieletti per il triennio successivo.

[4]«Qualora la convocazione dei maggiori contribuenti rimanga deserta per due volte, provvedera' alla nomina anche degli altri due il Consiglio comunale.

[5]«Non possono essere membri della Commissione il Sindaco e gli assessori del Comune.

[6]«Gli amministratori del Monte non possono in nessun caso, ne' direttamente, ne' per una interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore di quella per ciascun Monte stabilita dall'Ufficio d'ispezione, di cui alla lettera c. Alla scadenza del prestito non e' ammessa alcuna proroga o rinnovazione.

[7]«La violazione di tali disposizioni produce l'immediata decadenza dell'Amministrazione del Monte, e gli amministratori responsabili saranno puniti con una multa da L. 100 a L. 1000.

[8]«I debitori del Monte, i quali alle scadenze pattuite non pagano i prestiti o le rate convenute di essi, non potranno ricevere nuovi prestiti.

[9]«f) I Monti frumentari e nummari saranno esenti per 10 anni, dalla data della presento legge, dall' imposta di ricchezza mobile pel reddito derivante dalle operazioni di proprio istituto. Essi non sono soggetti alla tassa di manomorta.

[10]«Alle operazioni dei Monti frumentari e nummaci sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel titolo I, e negli articoli 20, 21 e 25 della legge 23 gennaio 1887, n. 4270 (serie 3ª)».

[11]2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 luglio 1907, n. 562

2

La L. 14 luglio 1907, n. 562 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'art. 1 della legge 28 luglio 1902, n. 342, sono sostituiti i seguenti articoli:".

Testo in vigore dal 22 agosto 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1907

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1902 al 22 agosto 1907.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 luglio 1907, n. 562

    La L. 14 luglio 1907, n. 562 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'art. 1 della legge 28 luglio 1902, n. 342, sono sostituiti i seguenti articoli:".

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urn:nir:stato:legge:1902-07-28;342~art1 · fonte del testo

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