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[1]Nella prima parte dell'articolo 22 della legge sono tolte le parole «e la manutenzione», e al penultimo capoverso dell'articolo stesso e' sostituito il seguente:
[2]«Il contributo di carico sara' fra questi cosi' diviso: dodici e mezzo per cento a carico della provincia; sei e un quarto per cento a carico del Comune o Comuni interessati; sei e un quarto per cento a carico dei proprietari dei terreni».
Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
