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Durante il termine assegnato per l'esecuzione delle opere contemplate nella tabella annessa, ma solo fino a quando siano ultimate quelle di un intero bacino idrografico o di una bonifica, alla manutenzione dei lavori, che si vanno man mano compiendo, provvede lo Stato e la spesa occorrente e' ripartita nella stessa misura e fra i medesimi interessati di cui all'articolo 22 della legge 2 agosto 1897, n. 382.
Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
