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Compiuta la sistemazione di un bacino idrografico od ultimata una bonificazione, ne sara' fatta la consegna agli interessati, i quali, riuniti a modo di Consorzio sotto l'amministrazione dell'Ente che ha maggiore interesse, dovranno provvedere alla manutenzione in proporzione del relativo interesse e con le norme da stabilirsi in apposito Regolamento.
Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
