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[1]Qualora per le opere di correzione dei corsi d'acqua si rendesse necessario modificare o completare altre opere preesistenti, comunali o consorziali, ai quali provvidero fino ad ora gli Enti proprietari, lo Stato avra' facolta' di farsele consegnare e di mantenerlo fino a compimento dei lavori da eseguirsi nel rispettivo bacino, assieme allo altre da esso costruite.

[2]Gli Enti proprietari suddetti corrisponderanno allo Stato la somma finora erogata per la manutenzione a norma delle leggi e delle convenzioni, sotto l'impero delle quali furono costrutto le opere prese in consegna.

Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-28;342~art15 · fonte del testo

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