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[1]Qualora per le opere di correzione dei corsi d'acqua si rendesse necessario modificare o completare altre opere preesistenti, comunali o consorziali, ai quali provvidero fino ad ora gli Enti proprietari, lo Stato avra' facolta' di farsele consegnare e di mantenerlo fino a compimento dei lavori da eseguirsi nel rispettivo bacino, assieme allo altre da esso costruite.
[2]Gli Enti proprietari suddetti corrisponderanno allo Stato la somma finora erogata per la manutenzione a norma delle leggi e delle convenzioni, sotto l'impero delle quali furono costrutto le opere prese in consegna.
Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
