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[1]Il personale di custodia e di guardia, che occorrera' assumere in servizio durante il periodo di manutenzione da parte dello Stato, sara' nominato con le norme da stabilirsi con Regolamento.

[2]La spesa per questo personale sara' conteggiata con quella delle opere di manutenzione, e ripartita con gli stessi criteri.

Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-28;342~art16 · fonte del testo

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