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[1]All'articolo 23 della legge e' sostituito il seguente:
[2]«Le opere contemplate nell'allegata tabella dovranno essere compiute in 26 anni consecutivi a decorrere dal 1° luglio «Nel bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici, a datare dal 1° luglio 1908 e fino all' esercizio finanziario 1923-1924 inclusivamente, sara' stanziata per opere di correzione di fiumi e di bonificazione la somma annua di L. 537,500, e nell'esercizio finanziario 1918-919 sara' stanziata la somma di L. 400,000, dal 1919-20 al 1923-24 sara' stanziata la somma di L. 200,000.
[3]«Per le opere di rimboschimento poi, nel bilancio passivo del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio sara' stanziata la somma di L. 71,300 per gli esercizi finanziari 1907-908 al 1917-18, e L. 71,700 nell'esercizio finanziario 1918-19, e dal 1919-20 al 1923-24 L. 8800.
Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
