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[1]All'articolo 29 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]«Ai Consorzi o alle Societa' predette potra' essere inoltre concesso di vendere parte dell'acqua proveniente dai bacini, per uso potabile, industriale e di forza motrice, ai Comuni o ai privati, a prezzi diversi da quelli dell'acqua di irrigazione».
Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
