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[1]Il Governo del Re ha facolta' di modificare i Regolamenti speciali di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, anche per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge e di coordinare in testo unico le disposizioni contenute nella legge 2 agosto 1897, n. 382, e nella presente legge.
[2]PROSPETTO degli stanziamenti da farsi per la spesa occorrente alla sistemazione idraulica dell'Isola di Sardegna, secondo la legge del 2 agosto 1897 ed il nuovo disegno di legge.
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]Tabella delle opere da esegursi in dipendenza della legge.
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 28 luglio 1902.
[8]VITTORIO EMANUELE.
[9]G. Zanardelli. Giolitti. G. Baccelli. Carcano. Di Broglio. N. Balenzano.
[10]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
