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[1]Al primo capoverso dell'articolo 5 della legge e' sostituito il seguente:
[2]«I Prefetti di Cagliari e di Sassari, coadiuvati dagli Uffici tecnici finanza e dagli uffici tecnici del catasto nelle due provincie, formeranno l'elenco dei beni ademprivili comunali invenduti, siano o non contestati».
[3](Il resto come nel testo attuale).
Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
