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[1]«Alla Prima parte dell'articolo 6 della legge e' sostituita la seguente:
[2]«Tutti i beni di origine ademprivile, liberi di servitu'; condominio, ecc., sono posti a disposizione della Cassa di cui al successivo articolo 8.
[3]«L'Amministrazione della medesima, tenendo conto delle condizioni locali, li divide in due categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimboscati a' termini del successivo articolo 30. Quelli della seconda categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto possibile, non inferiore a cinque ettari, e dalla stessa Amministrazione concessi ad enfiteusi, col patto che per un ventennio non possa l'enfiteuta redimere il fondo».
[4]In fine dell'articolo 6 e' aggiunto il capoverso seguente:
[5]«Durante tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato, rimborsera' alla Medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale che questa avra': annualmente pagata per i beni da essa amministrati.
[6]«L'Amministrazione della Cassa, per la riscossione delle rendite, fitti, canoni, ecc., potra' valersi delle norme, mezzi, diritti privilegi fiscali in vigore per la riscossione delle imposte dirette e potra' anche richiedere l'opera degli esattori comunali».
[7]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1907, n. 562
2La L. 1907, n. 562 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "all'art. 4 della legge 28 luglio 1902, n. 342, e' sostituito il seguente: L'Amministrazione della Cassa ademprivile divide i beni di cui al n. 2 dell'art. 2, secondo le condizioni locali, in tre categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini dell'art. 30 della legge 2 agosto 1897, n. 382, a spese del Ministero di agricoltura; quelli della seconda categoria, cioe' i boschivi, saranno sorvegliati dagli stessi uffici forestali, secondo le buone regole d'arte ed a spese dello Stato, migliorati ed amministrati dalla Cassa stessa. Quelli della terza categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto e' possibile, non inferiore a cinque ettari e dalla stessa Amministrazione concessi in enfiteusi, con preferenza ai proprietari e coltivatori delle singole circoscrizioni. Tali disposizioni non si applicano a quei beni d'origine ademprivile che i Comuni possiedono e dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi se boschivi a conservarli tali coltivandoli e sfruttandoli secondo le norme di coltura silvana, con divieto di tagliar raso od a rotazione, se non interviene il parere favorevole dell'ispettorato forestale e l'approvazione del Ministero d'agricoltura gli altri saranno lasciati in piena ed assoluta proprieta' ai Comuni, colle norme da fissarsi nel regolamento, quando servono ai bisogni agrari della popolazione. Se rimboscabili verranno consegnati all'ispettorato forestale per procedere al rimboschimento nell'interesse dei Comuni che concorreranno nella spesa del 50 per cento. L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volonta', non importa decadenza. I concessionari, sotto pena di rescissione, come nell'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 60 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, dividere o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sara' nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante i 60 anni all'oggetto indicato. Quando pero' concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'Amministrazione della Cassa, la stessa potra' permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante i 60 anni, i beni ad essi concessi. Le somme percette dallo Stato, per i prodotti del taglio dei boschi, per fitti e prezzi di cessione dei beni e per cause eventuali diverse, dalla pubblicazione della legge 2 agosto 1897 in poi, saranno restituite al netto dalle spese, alla Cassa ademprivile. La Cassa sara' di pieno diritto surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi. Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato rimborsera' alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avra' annualmente pagata per i beni da essa amministrati. La riscossione delle rendite, fitti, canoni ed altro, da parte della Cassa, sara' fatta con le norme, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalle vigenti leggi per la riscossione delle imposte dirette. Contro i morosi si potra' procedere, dietro richiesta della Cassa, dall'esattore del Comune nel quale sono gl'immobili".
Testo in vigore dal 22 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
