Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1902 al 22 agosto 1907. Leggi il testo vigente →
[1]Agli articoli 9 e 11 della legge e' sostituito il seguente:
[2]Il capitale iniziale della Cassa ademprivile, e' di tre milioni di lire ed e' assegnato per L. 1,800,000 alla Sezione di Cagliari e L. 1,200,000 a quella di Sassari.
[3]«Esso verra' somministrato nelle misure predette dalle provincie di Cagliari e di Sassari, con le anticipazioni che, all'uopo, riceveranno dalla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza precisa delle somministrazioni che le due provincie dovranno alla loro volta fare alla Cassa ademprivile.
[4]«La Cassa dei depositi e prestiti sara' garantita da delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, a sensi dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2279.
[5]«Sulle somme anticipato decorrera', a favore della Cassa dei depositi e prestiti, l'interesse del 3 per cento; e le anticipazioni saranno a questa rimborsate in un periodo non maggiore di 50 anni con le modalita', stabilite nel Regolamento.
[6]«La differenza fra l'interesse a carico, della Cassa ademprivile e quello normale, dovuto alla Cassa depositi e prestiti, sara' a questa corrisposto dallo Stato, con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio».
Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 22 agosto 1907
