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[1]Per garantire la riscossione delle annualita' Comprensive di capitale ed interessi a rimborso delle somme anticipate ai Monti frumentari e nummari, e' Concesso alla Cassa ademprivile privilegio sui beni mobili ed immobili degli Enti debitori, rimanendo inefficace qualunque contraria pattuizione.
[2]Per garantire le annualita' predetto per le somme anticipate ai privati investiti della enfiteusi ed alle Societa' cooperative, e' concesso alla Cassa il privilegio speciale previsto dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª) sul credito agrario, compresi i frutti pendenti.
[3]Per i primi dieci anni dalla pubblicazione della presente legge il reddito derivante dalle ordinarie operazioni di proprio istituto sara' esente dall'imposta di ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
