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[1]All'articolo 10 della legge e' sostituito il seguente:
[2]«Quando col ricavato dei fondi enfiteutici e col prezzo dei riscatti che le competano, la Cassa ademprivile venga ad essere fornita di fondi propri, prelevato quanto occorre per il servizio di ammortamento delle anticipazioni fatto dalle due provincie, essa potra' anche accordare premi e sussidi gratuiti agli investiti dell'enfiteusi, al fine di incoraggiare la costruzione di caso coloniche, o di gruppi di case, di stalle razionali, le colture agrario intensive ed i rimboschimenti».
Testo in vigore dal 21 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
