L'area consegnata al Comune, insieme con tutte le zone stradali, e i terreni gia' di proprieta' comunale, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma, descritto all'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4730, saranno considerati come beni di pubblico demanio del comune di Roma. Essi saranno inalienabili ed il Comune non potra' fabbricarvi e dovra' conservarli quale luogo di pubblico passeggio ed area di rispetto dei prossimi monumenti.

Testo vigente dal 19 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-07-19;1111~art4 · fonte del testo