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Che proroga i termini fissati dalle leggi 17 luglio 1910, n. 578, ed 8 giugno 1913, n. 617, relativamente alla zona monumentale di Roma. (014U1111)
› Che proroga i termini fissati dalle leggi 17 luglio 1910, n. 578, ed 8 giugno 1913, n. 617, relativamente alla zona monumentale di Roma. (014U1111)
Che proroga i termini fissati dalle leggi 17 luglio 1910, n. 578, ed 8 giugno 1913, n. 617, relativamente alla zona monumentale di Roma. (014U1111)
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5