Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il termine fissato dall'art. 34, primo capoverso, della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 129 del testo unico, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), e prorogato dall'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 800, e' prorogato ancora fino al 31 luglio 1914.

[2]Tutto il personale in soprannumero e straordinario, presentemente in servizio, che nel frattempo venisse a mancare, potra' essere sostituito.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;780~art1 · fonte del testo

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