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Quando una cattedra di materia complementare fornita di personale assistente effettivo o di personale tecnico, rimanga priva di titolare, e venga, anche momentaneamente, soppressa, il personale ad essa addetto potra' essere assegnato ad altra cattedra di materia complementare, sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 11 luglio 1913 al 26 agosto 1914

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;780~art5 · fonte del testo

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