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Il termine fissato dall'art. 34, primo capoverso della legge 19 luglio 1909, n. 496 (129 del testo unico approvato con R. decreto 9 agosto 19l0, n. 795) e' prorogato sino al 31 luglio Entro il biennio e sino al termine suindicato potra' essere sostituito il personale, in soprannumero e straordinario che venisse nel frattempo a mancare, e nel limite di spesa di L. 8000 anche quello che fosse mancato dopo il 31 luglio 1909 purche' proposto per la reintegrazione dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 4 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;800~art1 · fonte del testo

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