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[1]Avranno completa attuazione i ruoli organici stabiliti per i singoli istituti e cattedre secondo le tabelle G e H annesse alla legge 13 luglio 1909, n. 496 (I ed L del testo unico).
[2]Entro un biennio dal 1° agosto 1911 il ministro procedera' alla revisione delle tabelle G, H, I, annesse alla legge predetta (I, L ed M del testo unico, valendosi dei fondi di cui all'art. 32 della legge riterra', 127 del testo unico).
Testo in vigore dal 4 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
