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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Il termine indicato dalla legge 23 giugno 1918, n. 830, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1918-919, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge.
[10]Avranno effetto a tutto l'esercizio finanziario 1919-1920 i provvedimenti tributari di cui alla legge 28 ottobre 1917, n. 1751, nonche' quelli emanati con decreti Luogotenenziali 17 gennaio 1918, n. 31; 28 febbraio 1918, n. 237; 21 aprile 1918, n. 575; 21 aprile 1918, n. 629; 23 aprile 1918, n. 560 (art. 9 e successivi); 28 aprile 1918, n. 551; 9 giugno 1918, n. 857,1° agosto 1918, n. 1114 (art. 3) e 1° agosto 1918, n. 1289.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 19 dicembre 1918.
[13]TOMASO DI SAVOIA.
[14]Nitti.
[15]Visto, Il Guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1918 al 16 dicembre 2009
