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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]Il termine indicato dalla legge 23 giugno 1918, n. 830, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1918-919, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge.

[10]Avranno effetto a tutto l'esercizio finanziario 1919-1920 i provvedimenti tributari di cui alla legge 28 ottobre 1917, n. 1751, nonche' quelli emanati con decreti Luogotenenziali 17 gennaio 1918, n. 31; 28 febbraio 1918, n. 237; 21 aprile 1918, n. 575; 21 aprile 1918, n. 629; 23 aprile 1918, n. 560 (art. 9 e successivi); 28 aprile 1918, n. 551; 9 giugno 1918, n. 857,1° agosto 1918, n. 1114 (art. 3) e 1° agosto 1918, n. 1289.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 19 dicembre 1918.

[13]TOMASO DI SAVOIA.

[14]Nitti.

[15]Visto, Il Guardasigilli: Sacchi.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1918 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1918-12-19;1908~art1 · fonte del testo