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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

[8]Articolo unico.

[9]Il termine indicato dalla legge 28 ottobre 1917, n. 1751, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1917-918, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1917.

[12]TOMASO DI SAVOIA.

[13]Nitti.

[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1917 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1917-12-31;2045~art1 · fonte del testo