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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente sino a quando sia approvato per legge, e non oltre il 31 dicembre 1919, lo stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate del nemico, per il periodo dal 1° agosto 1919 al 30 giugno 1920, secondo risulta dal relativo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 12 luglio 1910.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 27 luglio 1919.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Tedesco.

[6]Visto, Il guardasigilli: Mortara.

Testo in vigore dal 28 luglio 1919 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1919-07-27;1255~art2 · fonte del testo