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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[8]Articolo unico.
[9]Il termine indicato dalla legge 14 giugno 1916, n. 738, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1916-917 e' prorogato fino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1916.
[10]Avranno effetto per l'esercizio 1916-917 i provvedimenti tributari emanati, in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, col R. decreto 31 maggio 1916, n. 695.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 9 luglio 1916.
[13]TOMASO DI SAVOIA.
[14]BOSELLI - SONNINO - COLOSIMO - ORLANDO - SACCHI - MEDA - CARCANO - MORRONE - CORSI - RUFFINI - BONOMI - FERA - ARLOTTA - RAINERI - DE NAVA - BISSOLATI - BIANCHI - COMANDINI - SCIALOJA.
[15]Visto, Il guardasigilli: SACCHI.
Testo in vigore dal 12 luglio 1916 al 16 dicembre 2009
