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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

[8]Articolo unico.

[9]Il termine indicato dalla legge 14 giugno 1916, n. 738, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1916-917 e' prorogato fino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1916.

[10]Avranno effetto per l'esercizio 1916-917 i provvedimenti tributari emanati, in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, col R. decreto 31 maggio 1916, n. 695.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 9 luglio 1916.

[13]TOMASO DI SAVOIA.

[14]BOSELLI - SONNINO - COLOSIMO - ORLANDO - SACCHI - MEDA - CARCANO - MORRONE - CORSI - RUFFINI - BONOMI - FERA - ARLOTTA - RAINERI - DE NAVA - BISSOLATI - BIANCHI - COMANDINI - SCIALOJA.

[15]Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Testo in vigore dal 12 luglio 1916 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1916-07-09;814~art1 · fonte del testo