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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il termine indicato dalla legge 27 luglio 1919, n. 1255, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-1920, e' prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge, e non oltre il 31 marzo 1920. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma addi' 29 dicembre 1919.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Schanzer.
[11]Visto, Il guardasigilli: Mortara.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 marzo 1920, n. 350
1La L. 31 marzo 1920, n. 350 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 29 dicembre 1919, numero 2428, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, e' prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge".
Testo in vigore dal 15 aprile 1920 al 16 dicembre 2009
