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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D' ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]L'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1916-917, autorizzato per il primo semestre dalle leggi 14 giugno 1916, n. 738, e 9 luglio stesso anno, n. 814, e' prorogato per i singoli stati di previsione, fino a quando i medesimi non siano approvati per legge.
[10]Avranno efficacia a tutto l'esercizio finanziario nel corso del quale sara' pubblicata la pace, e, in ogni caso, per tutto l'esercizio finanziario 1917-918, le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1915, n.1774, nel Regio decreto 31 maggio 1916, n. 695 e nei decreti Luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1812; 27 agosto 1916, nn. 1057 e 1058; 31 agosto 1916, nn. 1080 e 1090; 28 settembre 1916, n. 1238; 1° ottobre 1916, n. 1403; 18 ottobre 1916, n. 1332; 19 ottobre 1916, n. 1365; 9 novembre 1916, n. 1525 e 16 novembre 1916.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data ad Aglie', addi' 24 dicembre 1916.
[13]TOMASO DI SAVOIA.
[14]Boselli - Sonnino - Colosimo - Orlando - Sacchi - Meda - Carcano - Morrone - Corsi - Bonomi - Ruffini - Raineri - De Nava - Arlotta - Fera - Bissolati - Comandini - Scialoia - Bianchi.
[15]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1916 al 16 dicembre 2009
