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[1]Nella prima costituzione del personale dei gestori di magazzino e di cassa, i posti assegnati dal ruolo organico sono conferiti, in seguito a domanda, agli attuali funzionari inscritti nel grado di contabile.

[2]Alle ulteriori vacanze, sara' provveduto in conformita' delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 5, salvo il diritto a precedenza di coloro che all'atto dell'approvazione della presente legge rivestivano il grado di sotto contabile di lª classe.

Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;648~art12 · fonte del testo