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[1]Agli attuali aiuto-contabili di 3ª classe a L. 1500, che conseguono la nomina di applicato di 3ª classe nella categoria d'ordine, e' concesso un aumento temporaneo di stipendio di L. 500, fino a quando non ottengano la promozione ad applicato di 2ª classe.

[2]Sono esclusi da tale beneficio coloro che in forza delle disposizioni contenute nell'art. 53 del regolamento approvato con R. decreto 15 dicembre 1901, n. 719, gia' percepiscono un assegno personale pari o superiore alla somma suindicata.

[3]Se tale assegno e' inferiore alle L. 500, e' concessa la differenza a titolo di conguaglio.

Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;648~art14 · fonte del testo