Che reca le disposizioni per alcuni personali civili dipendenti dall'Amministrazione della R. marina
Art. 2
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[1]Sono istituiti nella R. marina i seguenti personali civili:
[2]Personale di ragioneria dei RR. arsenali marittimi;
[3]Personale dei gestori di magazzino e di cassa della R. marina;
[4]Personale d'ordine dei RR. arsenali marittimi.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
