Art. 3
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[1]Le attribuzioni assegnate a ciascuno dei personali suddetti sono le seguenti:
[2]Personale di ragioneria: tenuta della scrittura di riscontro presso i regi arsenali marittimi.
[3]Personale dei gestori di magazzino e di cassa: ricezione, custodia e distribuzione dei materiali che si depositano noi magazzini della Regia marina e servizio di cassa presso le direzioni di Commissariato militare marittimo.
[4]Personale d'ordine: servizi d'ordine, di scritturazione e di archivio negli uffici degli arsenali militari marittimi, negli uffici tecnici della Regia marina, negli uffici del Genio militare per la Regia marina, nelle biblioteche dipartimentali e presso la Regia Accademia navale.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
