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[1]Le attribuzioni assegnate a ciascuno dei personali suddetti sono le seguenti:

[2]Personale di ragioneria: tenuta della scrittura di riscontro presso i regi arsenali marittimi.

[3]Personale dei gestori di magazzino e di cassa: ricezione, custodia e distribuzione dei materiali che si depositano noi magazzini della Regia marina e servizio di cassa presso le direzioni di Commissariato militare marittimo.

[4]Personale d'ordine: servizi d'ordine, di scritturazione e di archivio negli uffici degli arsenali militari marittimi, negli uffici tecnici della Regia marina, negli uffici del Genio militare per la Regia marina, nelle biblioteche dipartimentali e presso la Regia Accademia navale.

Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;648~art3 · fonte del testo