Che reca le disposizioni per alcuni personali civili dipendenti dall'Amministrazione della R. marina
Art. 6
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L'avanzamento nel personale di ragioneria e' regolato in conformita' delle disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1903, n. 290, sullo stato degli impiegati civili; quello del personale d'ordine dalle disposizioni contenute nella legge 30 giugno 1007, n. 384, relativa alle categorie d'ordine delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
