Che reca le disposizioni per alcuni personali civili dipendenti dall'Amministrazione della R. marina
Art. 7
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Il personale dei guardiani di magazzino della Regia marina, di cui all'art. 1° della legge 5 luglio 1908, numero 365, assume la denominazione di «Personale subalterno degli assistenti di magazzino della Regia marina».
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
