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[1]Allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni viene allegato un riassunto dimostrativo delle entrate e delle spese, ordinarie e straordinarie, effettive e reali, afferenti azienda dei telefoni dello Stato.

[2]Al rendiconto generale consuntivo sara' allegato un conto speciale relativo all'azienda dei telefoni, ai sensi dell'art. 71 (ultimo comma) della legge sulla contabilita' generale dello Stato, non senza indicare distintamente le risultanze attive e passive dei servizi telefonici urbani e di quelli interurbani.

[3]Al detto rendiconto sara' pure allegato un riassunto dei risultati delle gestioni speciali, da tenersi in conto separato (come dispone l'art. 8 della legge 9 luglio 1908, 420) per le linee e reti costruite con fondi anticipati dai terzi in base all'art. 29 del testo unico delle leggi sui telefoni del 3 maggio 1903, n. 196.

Testo in vigore dal 10 aprile 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-04-03;271~art13 · fonte del testo

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