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[1]Il Consiglio superiore dei telefoni da' parere:
[2]1° sulle nuove concessioni di linee e reti telefoniche all'industria privata;
[3]2° sulle modificazioni alle circoscrizioni delle direzioni compartimentali dei telefoni;
[4]3° sulle prelevazioni da eseguirsi dal fondo di scorta dell'esercizio telefonico di cui al successivo articolo 5;
[5]4° sulla stipulazione di contratti a licitazione privata e a trattativa privata in relazione al successivo articolo 8;
[6]5° sui progetti di contratti da stipularsi di urgenza in relazione al successivo articolo 9;
[7]6° sulle ragioni di urgenza che consigliano di mandare ad esecuzione contratti prima della loro registrazione alla Corte dei conti, in relazione all'articolo 10;
[8]7° sui progetti di regolamenti per servizi e lavori da eseguirsi ad economia;
[9]8° sui progetti di regolamenti di servizio e sulle relative modificazioni;
[10]9° selle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio quando il valore controverso superi le L. 3000;
[11]10° sulla vendita di materiali fuori uso quando il loro valore superi le L. 3000;
[12]11° sui piani finanziari di costruzioni ed impianti di nuove reti o linee di Stato d'importo superiore a L. 10,000;
[13]12° sui piani finanziari di trasformazione degli impianti esistenti quando la trasformazione importi allo Stato una spesa superiore a L. 10,000;
[14]13° sul bilancio dell'azienda dei telefoni;
[15]14° su tutti gli affari riguardanti il servizio telefonico, sui quali il ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni ritenga opportuno di interpellarlo.
Testo in vigore dal 10 aprile 1913 al 12 dicembre 1915
