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[1]All'elenco delle entrate straordinarie di cui all'art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506, e' aggiunto il capoverso seguente:
- d)i canoni di affitto delle linee governative a privati e i canoni di manutenzione delle linee private.
[2]All'elenco delle spese straordinarie di cui all'art. 14 della legge predetta e' sostituito il seguente:
- a)le spese occorrenti al pagamento delle scorte di magazzino che lo Stato credesse eventualmente di acquistare dai concessionari che per qualsiasi motivo siano decaduti o la cui concessione sia cessata;
- b)le spese per il pagamento a saldo di altre somme di cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguito alle operazioni di conguaglio e di consegna relative agli acquisti anzidetti;
- c)le spese occorrenti agli ampliamenti delle reti intercomunali e degli impianti, sia per collegamenti di nuovi abbonati, sia in genere per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;
- d)Le spese occorrenti per l'impianto di nuove centrali urbane in sostituzione di quelle esistenti, dove non siano possibili ampliamenti ulteriori per insufficienza di locali o per difetto delle loro condizioni statiche;
- e)le spese per la graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera, e per la graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;
- f)le corresponsioni alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme da essa somministrate all'azienda dei telefoni;
- g)i rimborsi agli enti interessati per linee e reti costruite con somme da essi anticipate, a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche del 3 marzo 1903, n. 196, modificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302, e a norma dell'art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420, o di altre leggi posteriori;
- h)le spese derivanti da riparazioni di danni alle reti, linee, impianti e magazzini, cagionati da furti, incendi, intemperie, o da cause di forza maggiore.
[3]Fanno parte delle entrate e spese straordinarie (della categoria movimento di capitali) anche le sovvenzioni della Cassa dei depositi e prestiti e le relative quote d'ammortamento.
[4]Le entrate e le spese derivanti da fondi anticipati da terzi e da lavori eseguiti per loro conto coi fondi anticipati da terzi e da lavori eseguiti per loro conto coi fondi medesimi, cessano di figurare nella parte straordinaria, rispettivamente, del bilancio generale dell'ente e dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, dovendo invece formare oggetto di contabilita' speciali, come e' disposto nell'art. 12 della presente legge.
Testo in vigore dal 10 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
