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[1]Sul fondo di scorta di cui all'articolo precedente e quando esso ne offra margine, dopo aver provveduto agli imprevisti bisogni del servizio, possono anche farsi eccezionalmente prelevazioni per anticipare l'acquisto di approvvigionamenti in eccedenza sull'ordinaria dotazione, quando ne sia riconosciuta la convenienza dal Consiglio superiore dei telefoni.

[2]Quella parte del fondo di scorta che non sara' erogata nell'esercizio non andra' in economia e rimarra' impegnata nei residui a credito dell'azienda dei telefoni.

Testo in vigore dal 10 aprile 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-04-03;271~art6 · fonte del testo

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