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[1]Sono comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti, da stipularsi dopo pubblici incanti, quando l'importo di essi a base d'asta, superi le L. 100.000, i progetti di contratti da stipularsi dopo licitazione privata quando l'importo di essi, a base di licitazione, superi le L. 60.000 e i progetti di contratto da stipularsi a trattativa privata, quando l'importo di essi a base di contratto superi le L. 10.000.
[2]Nei casi di assoluta urgenza, quando cioe' la necessita' di garantire la sicurezza o la continuita' del servizio non consenta indugi l'azienda dei telefoni potra' procedere, senza promuovere il parere del Consiglio di Stato, alla stipulazione dei contratti indicati nel comma precedente, purche' concorra il parere favorevole del Consiglio superiore dei telefoni, e, nel caso di parere contrario del Consiglio superiore dei telefoni, o quando trattisi di contratti per pubblica gara o per privata licitazione d'un valore superiore a lire 100.000 o di contratti a trattativa privata d'importo superiore a L. 20.000, si abbia l'approvazione del Consiglio dei ministri.
Testo in vigore dal 10 aprile 1913 al 12 dicembre 1915
