Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009. 189 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le retribuzioni dei ricevitori postali, telegrafici, fonotelegrafici, liquidate con effetto dal 1° luglio 1917, esclusi i compensi speciali ad essi assegnati dalla stessa data, sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1920 e fino a nuova liquidazione triennale, nella seguente misura:
tolto: a) del duecentottanta per cento sulle retribuzioni non superiori a 1000 lire e sulla quota delle prime mille lire per le retribuzioni superiori;
tolto: b) del centocinquanta per cento sulla quota di retribuzione da L. 1001 aL. 5000;
tolto: c) del cinquanta per cento sulla quota di retribuzione eccedente le L. 5000;
tolto: d) di L. 240 annue per ogni supplente retribuito con non meno di L. 120 mensili, e di L. 180 annue per ogni supplente retribuito con non meno di L. 90 mensili, ai sensi del successivo articolo 4.
tolto: L'aumento cosi' conseguito dovra' al caso essere integrato in guisa che non sia mai inferiore al 20 per cento sulle prime 10.000 lire, ed al 10 per cento sulla quota superiore alle 10.000 lire della retribuzione complessiva goduta attualmente dai ricevitori, ivi compresi i compensi speciali e le indennita' temporanee di cui attualmente usufruiscono, specificate all'art. 4.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1364~art1 · fonte del testo