Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009. 173 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'indennita' mensile concessa ai supplenti delle ricevitorie ai sensi dell'articolo 5 del decreto Luogotenenziale n. 66 del 26 gennaio 1919 e dell'articolo 6 del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1379, e' rispettivamente elevata da lire 45 a lire 90 e da lire 60 a lire 120 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1920. Dalla data stessa e' concessa una indennita' mensile di lire 60 ai supplenti che prestano meno di sette ore e non meno di cinque ore di servizio giornaliero nelle ricevitorie non succursali.
tolto: L'indennita' medesima sara' corrisposta ai supplenti direttamente dall'amministrazione in agGiunta alla retribuzione normale dovuta dai ricevitori a ciascuno dei supplenti stessi, la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1920, non potra' per alcuna ragione essere inferiore alla indennita' sopraddetta corrisposta dall'Amministrazione. Le maggiori retribuzioni attualmente corrisposte dai ricevitori al personale di supplenza non potranno essere diminuite. L'effettuato pagamento, cosi' dell'indennita', come della retribuzione, dovra' essere dimostrato dal ricevitore con quietanza dei supplenti, da inviarsi alle Direzioni provinciali nei primi giorni di ciascun mese, allegata al rendiconto mensile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1364~art4 · fonte del testo