Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1921 al 21 dicembre 1921. Leggi il testo vigente →
[1]I sussidi a Comuni e consorzi di cui all'art. 321 della legge 20 marzo 1865 allegato f) ed al R. decreto 16 giugno 1904, n. 445, per le costruzioni di strade esterne agli abitati che verranno iniziate entro il 31 dicembre 1921 e delle quali e' prevista la ultimazione per i1 31 dicembre 1922, e per la sistemazione di strade esterne ed interne, potranno raggiungere la misura del 40 per cento; tale misura non sara' conservata pei lavori fatti dopo la detta epoca.
[2]I sussidi concessi in virtu' del R. decreto 13 aprile 1919, n. 570, potranno essere corrisposti in misura non superiore al 40 per cento anche pei lavori eseguiti fino al 31 dicembre 1922.
[3]Quando si tratti di opere di poca importanza, la cui spesa non superi le L. 100.000, bastano perizie sommarie che comprendano la descrizione delle opere, i tipi planimetrico ed altimetrico io piccola scala ed un preventivo approssimativo della spera.
[4]Per i comuni aventi una popolazione non superiore a 50,000 abitanti, che abbiano ecceduto il limite legale di sovrimposta su terreni e fabbricati, e non possono per le condizioni di bilancio sostenere gli oneri derivanti dai nuovi mutui occorrenti per riprendere o utimare la costruzione di acquedotti, sospesa o ritardata per le condizioni create dalla guerra, il pagamento della relativa annualita' ha inizio dall'undicesimo anno dall'apertura dell'acquedotto all'esercizio.
[5]Allorquando lo Stato corrispondera' sussidi in misura del 40 per cento per costruzioni di strade esterne all'abitato, la provincia sara' obbligata a contribuire in ragione non inferiore al 30 per cento.
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 21 dicembre 1921
