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[1]((I sussidi a Comuni o Consorzi di Comuni di cui all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, allegato F, ed al R decreto 16 giugno 1904, n. 445, per la costruzione di strade esterne agli abitati e per la sistemazione delle strade pure esterne, che verranno iniziate entro il 30 giugno 1922 e delle quali e' prevista la ultimazione entro il 30 giugno 1923, potranno raggiungere il 40% qualunque sia la popolazione del Comune, o dei Comuni consorziati; tale Misura non sara' conservata per i lavori fatti dopo la detta epoca)). 1
[2]I sussidi concessi in virtu' del R. decreto 13 aprile 1919, n. 570, potranno essere corrisposti in misura non superiore al 40 per cento anche pei lavori eseguiti fino al 31 dicembre 1922.
[3]Quando si tratti di opere di poca importanza, la cui spesa non superi le L. 100.000, bastano perizie sommarie che comprendano la descrizione delle opere, i tipi planimetrico ed altimetrico io piccola scala ed un preventivo approssimativo della spera.
[4]Per i comuni aventi una popolazione non superiore a 50,000 abitanti, che abbiano ecceduto il limite legale di sovrimposta su terreni e fabbricati, e non possono per le condizioni di bilancio sostenere gli oneri derivanti dai nuovi mutui occorrenti per riprendere o utimare la costruzione di acquedotti, sospesa o ritardata per le condizioni create dalla guerra, il pagamento della relativa annualita' ha inizio dall'undicesimo anno dall'apertura dell'acquedotto all'esercizio.
[5]Allorquando lo Stato corrispondera' sussidi in misura del 40 per cento per costruzioni di strade esterne all'abitato, la provincia sara' obbligata a contribuire in ragione non inferiore al 30 per cento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1704
1Il Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1704 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Resta fermo, per le strade interne, il 1° comma dell'art. 16 di detta legge".
Testo in vigore dal 21 dicembre 1921 al 28 settembre 1922
