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[1]Gli Istituti mutuanti possono accordare, in base a deliberazione del suddetto Comitato, anticipazioni non eccedenti un decimo dell'importo dei mutui agli Enti concessionari delle opere, appena deliberata la concessione di essi.

[2]Il tesoro dello Stato garantisce le somme versate in anticipazione fino a quando non venga costituita la garanzia da parte dei mutuatari, entro il limite dell'importo dei contributi a carico dello Stato, secondo le leggi vigenti.

[3]Le somme accordate in anticipazione saranno erogate, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sotto la responsabilita' degli Enti concessionari dei mutui e col controllo dei competenti uffici cui e' demandata la vigilanza per la esecuzione delle opere.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art2 · fonte del testo