Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli Istituti mutuanti possono accordare, in base a deliberazione del suddetto Comitato, anticipazioni non eccedenti un decimo dell'importo dei mutui agli Enti concessionari delle opere, appena deliberata la concessione di essi.
tolto: Il tesoro dello Stato garantisce le somme versate in anticipazione fino a quando non venga costituita la garanzia da parte dei mutuatari, entro il limite dell'importo dei contributi a carico dello Stato, secondo le leggi vigenti.
tolto: Le somme accordate in anticipazione saranno erogate, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sotto la responsabilita' degli Enti concessionari dei mutui e col controllo dei competenti uffici cui e' demandata la vigilanza per la esecuzione delle opere.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art2 · fonte del testo